
Tra i bonus confermati per tutto il 2020 grazie alla conversione in legge del decreto Milleproproghe vi è anche il “Bonus Verde”, la detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti (comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili). In questo articolo vedremo da vicino i tipi di lavori ammessi, i requisiti e i documenti necessari.
PER QUALI LAVORI?
Il bonus verde 2020 è una delle agevolazioni fiscali previste per chi esegue lavori in casa… in terrazzo e in giardino! La detrazione Irpef, del 36%, si applica sulle spese sostenute per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione degli interventi di cui sopra
La detrazione non spetta, al contrario, per le spese di:
- manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- lavori in economia
COME FUNZIONA?
La detrazione, in linea con le altre deliberate dagli ultimi decreti-legge, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e viene calcolata su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione massima, per ogni immobile, è di 1.800 euro (36% di 5.000) e il pagamento deve sempre avvenire tramite strumenti che ne permettano la tracciabilità (bonifico bancario ad esempio).
CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE?
Possono accedere alla detrazione tutti coloro che possiedono o detengono l’immobile sui cui vengono effettuati gli interventi (e che sostengono le relative spese). Si possono detrarre anche le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni esterne dei condomini (fino ad un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo). Limitatamente a quest’ultimo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino sempre nel limite della quota a lui imputabile. La condizione è che la quota sia stata versata al condominio entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.