
In questo articolo abbiamo parlato delle novità relative ai maxi-incentivi del Decreto Rilancio: superecobonus e sismabonus, entrambi saliti in alcune specifiche situazioni al 110%. Nel dettaglio, per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi da effettuare sono:
- Isolamento termico dell’edificio che riguardi oltre il 25% dell’intonaco, per un massimo di 60mila euro per ogni unità immobiliare
- Sostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto in questo caso è di 30mila euro che andrà moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- Interventi nelle case unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. La soglia di spesa è di 30mila euro
- Impianti fotovoltaici, con un tetto massimo di spesa di 48mila euro, purché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi elencati sopra
Il Governo sta inoltre valutando in questi giorni la possibilità di includere nel superbonus al 110% le seconde case e le villette a schiera. Un emendamento al Dl Rilancio potrebbe dunque essere votato già nelle prossime ore e potrebbe estendere le tipologie di immobili che beneficiano dell’agevolazione del 110% per chi effettua interventi di efficientamento energetico.
Lo sgravio potrà essere essere applicabile anche agli edifici plurifamiliari «funzionalmente indipendenti» e che dispongano «di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Lo precisa la riformulazione di emendamento al Dl rilancio che definisce l’articolo 119 sul superbonus del 110%, e che dovrebbe essere votato dalla commissione Bilancio della Camera in questi giorni. L’obiettivo, spiega la relazione tecnica alla proposta di modifica, è chiarire l’applicazione anche sulle villette a schiera. Anche per le seconde case l’intervento di un emendamento potrebbe estendere ulteriormente il bacino di ammessi agli sgravi. Inoltre l’ecobonus può essere fruito anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Escluso invece il beneficio per alloggi di lusso con classificazione catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (ville, casali, castelli). Rimodulati anche i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio.
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio il tetto delle spese per usufruire della detrazione è di 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; scende a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Confermata inoltre l’estensione al 30 giugno 2022 per i soli immobili di edilizia residenziale pubblica.